Titolo PRIMO›Capo I
Art. 1
1 / 33Strutture organizzative
In vigore dal 13 ago 1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;
Considerato che l' della predetta legge 8 luglio 1986, n. 349, prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
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Strutture organizzative
1. L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi:
Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
Servizio conservazione della natura;
Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai
cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
Servizio geologico;
Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta
consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari;
Servizio affari generali e del personale.
2. Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato Scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro può costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.
3. Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-1