Art. 21 · Diritti sindacali
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Art. 21

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Diritti sindacali

In vigore dal 5 ago 1987
Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 24 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 300. Il numero dei medici di guardia medica iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 300 possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. Alla sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-21