Art. 15 · Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio
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Art. 15

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Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio

In vigore dal 5 ago 1987
Il sanitario di guardia è tenuto a compilare in duplice copia il modulo informativo (allegato B) di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alle strutture sanitarie, in caso di ricovero) e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292#art-a-15