Accordo
Art. 39
39 / 42Premio di operosità
In vigore dal 5 ago 1987
A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio di cessazione del rapporto professionale, un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.
Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non è computata.
Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all') e sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.
Nota all', ultimo comma:
Il testo dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, è il seguente:
"ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanità in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso.
Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative:
I) Modalità tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicità del rapporto di cui all', secondo comma, dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosità di cui all'.
A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1) Lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralità di unità sanitarie locali e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte.
In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessità che siano adottati i seguenti criteri:
a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla unità sanitaria locale presso la quale lo specialista è titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parità di ore, l'unità sanitaria locale che liquida il premio è quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianità di effettivo servizio;
b) l'individuazione della unità sanitaria locale tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove così localmente si concordi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio;
c) laddove l'individuazione della unità sanitaria locale tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa è rimessa alla scelta dello specialista interessato.
2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di più unità sanitarie locali vengono concentrati presso una sola unità sanitaria locale.
Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre unità sanitarie locali non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale - che è unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosità relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosità debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima unità sanitaria locale, a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti.
3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra.
In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avrà cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attività fin lì svolta dallo specialista.
Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I) sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entità delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosità ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi.
II) Corretta applicazione del principio di cui all', quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianità da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali è quella maturata senza soluzione di continuità presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianità di cui sopra è compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si è presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una unità sanitaria locale, rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico già ricoperto, presso uno dei suddetti enti.
In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosità da parte dell'INPS dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'ente è ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuità nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'.
"A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unità sanitaria locale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Le federazioni degli organi nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.
Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-39