Accordo
Art. 31
31 / 42Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 5 ago 1987
Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso - contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84.
Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del sindacato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-31