Art. 24 · Assenza per servizio militare
Accordo

Art. 24

24 / 42

Assenza per servizio militare

In vigore dal 5 ago 1987
Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è ripristinato nel precedente incarico, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-24