Art. 17 · Consultazione tra le parti
Accordo

Art. 17

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Consultazione tra le parti

In vigore dal 5 ago 1987
Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;291#art-a-17