Art. 33 · Comunicazioni del pediatra alla U.S.L.
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Art. 33

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Comunicazioni del pediatra alla U.S.L.

In vigore dal 5 ago 1987
Il pediatra iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all', nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'. In ogni caso la U.S.L. competente o la regione può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale o la corresponsione dell'indennità di disponibilità. Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall', lettera C), della legge n. 730/83. In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il pediatra è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dell'attività convenzionata, calcolata in un trentesimo per ogni giorno di astensione dall'attività assistenziale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-33