Art. 15 · Revoche di ufficio
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Art. 15

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Revoche di ufficio

In vigore dal 5 ago 1987
La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento o per compimento del quattordicesimo anno di età dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell' della legge 7 agosto 1982, n. 526. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. La revoca d'ufficio della scelta da operarsi per compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-15