Accordo
Art. 13
13 / 38Scelta del pediatra
In vigore dal 5 ago 1987
La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.
Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione specifica della qualifica di pediatra sul documento personale di iscrizione al Servizio sanitario.
Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
Le nuove scelte relative a bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'.
L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.
In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale.
All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.
L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del comitato di cui all' ovvero del comitato ex qualora il primo non risulti costituito, previa accettazione del nuovo medico scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
La scelta è a tempo indeterminato per i residenti.
Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-13