Art. 12 · Cessazione del rapporto
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Art. 12

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Cessazione del rapporto

In vigore dal 5 ago 1987
Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa: 1) per compimento del settantesimo anno di età; 2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'; 3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; 4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi del precedente ; 5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'; 6) per incapacità psico-fisica di svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento della commissione di cui all' l'iscrizione nell'elenco è sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290#art-a-12