Art. 40 · Commissione professionale
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Art. 40

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Commissione professionale

In vigore dal 5 ago 1987
In ogni regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, è presieduta: dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-40