Accordo
Art. 29
29 / 43Collegamenti con i servizi di guardia medica
In vigore dal 5 ago 1987
Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-29