Art. 22 · Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero
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Art. 22

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Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero

In vigore dal 5 ago 1987
Il medico di famiglia può accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-22