Accordo
Art. 12
12 / 43Incarichi provvisori
In vigore dal 5 ago 1987
Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, la U.S.L. sentito il comitato consultivo ex può conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cesserà nel momento in cui sarà individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'.
In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289#art-a-12