Art. 3
3 / 3In vigore dal 17 set 1987
Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 agosto 1987.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1987
COSSIGA
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1987
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 250
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-30;363#art-3