Art. 96 · Indennità differenziata di responsabilità primariale
Capo III

Art. 96

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Indennità differenziata di responsabilità primariale

In vigore dal 20 dic 1990
1. L'indennità differenziata di responsabilità primariale spetta ai medici primari. 2. Tale indennità viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilità, con esclusione della 13ª mensilità, secondo l'appartenenza all'area: a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili; b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con l'art. 114, comma 1) ha disposto che "Gli importi dell'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, punti a) e b), sono rispettivamente rideterminati in L. 364.500 ed in L. 513.000 a decorrere dal 1› dicembre 1990."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-96