Capo II
Art. 84
18 / 124Prestazioni di consulenza e consulti
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attività di consulenza è consentita al personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture cui presta attività di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della produttività.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalità, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovrà comunque tener conto dei compensi per l'attività specialistica prestata in regime di convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni dall'introito; è fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attività libero-professionale anche i consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante l'orario di servizio potrà accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio; l'onorario del consulto dovrà essere versato entro cinque giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvederà, entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di appartenenza.
2. Le attività di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-84