Art. 75 · Livelli di contrattazione
Parte IICapo I

Art. 75

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Livelli di contrattazione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) - regionale, che riguarda: attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità, compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale; la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di ricerca, didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonché del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative; le "pari opportunità"; le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto; b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività; la verifica delle modalità applicative dell'effettivo esercizio dell'attività libero-professionale; i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto. 2. Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni. 3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi. 8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione. 9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-75