Art. 7 · Requisiti specifici di ammissione.
Titolo SECONDO

Art. 7

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Requisiti specifici di ammissione.

In vigore dal 8 dic 1987
1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti: Ruolo sanitario: Operatore professionale di 2ª categoria: età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall', lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. Ruolo tecnico: Operatore tecnico coordinatore: anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione. Operatore tecnico: età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall', lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata. Agente tecnico: età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall', lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; certificazione abilitativa obbligatoria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-7