Titolo SESTO
Art. 68
95 / 124Valutazione della produttività
In vigore dal 12 lug 1987
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalità operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalità previste nell'.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di di tutti i componenti l'equipe.
4. I fini, le modalità operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttività dell'istituto sub II, comma 6, dell', sono quelli indicati nello stesso e nell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-68