Art. 65 · Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia
Capo VII

Art. 65

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Norma per i dipendenti della unità sanitaria locale del comune di Campione d'Italia

In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unità sanitaria locale di Campione d'Italia. 2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unità sanitaria locale, il Ministero della sanità, di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanerà apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-65