Art. 3 · Livelli di contrattazione
Capo II

Art. 3

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Livelli di contrattazione

In vigore dal 20 dic 1990
1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) - REGIONE, che riguarda: l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonché i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilità compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici; la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonché del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalità di riparto degli incentivi alla produttività; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative; le pari opportunità; le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto. b) - LOCALE, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti già esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonché le modalità di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unità operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilità, per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalità di riparto degli incentivi alla produttività; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto. 2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni. 3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi. 8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione. 9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-3