Art. 29 · Visite mediche di controllo
Capo III

Art. 29

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Visite mediche di controllo

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-29