Titolo I
Art. 117
108 / 124Norma particolare di primo inquadramento
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale o di cassa mutua provinciale - 11° livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) - 10° livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la titolarità di un reparto della sede provinciale - 9° livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8° livello;
e) personale medico capo ripartizione - o 9° livello allegato A ex decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, in comuni capoluogo di provincia - 11° livello;
f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato o incarico di coordinamento - 7° livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico titolo professionale e di una anzianità di tre anni nella qualifica nonché del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 7° livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979) in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato - 4° livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura, geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale corrispondente alla laurea - 9° livello;
2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianità in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 9° livello;
3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 8° livello;
4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 7° livello.
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attività sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979, o inquadrato, purchè in livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente nonché il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda qualifica professionale o del ruolo tecnico) è inquadrato, a seconda della specifica professionalità posseduta, al profilo professionale del personale tecnico sanitario o al profilo professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni funzionali di collaboratore - 6° livello; e coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;
q) personale ex ospedaliero, dei I livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 10° livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianità maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 11° livello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-117