Titolo VII
Art. 109
120 / 124Norma interpretativa per il personale veterinario
In vigore dal 12 lug 1987
1. A far data dal 1 giugno 1985 al personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui all' ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell', decimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente all'indennità di tempo pieno è attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed abbiano, altresì, dichiarato di non averla prestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-109