Capo III
Art. 93
93 / 120Estensione dell'indennità di rischio
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dal 1 luglio 1987 l'indennità di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'A.N.A.S. adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone.
2. La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennità di rischio di cui alla legge sopracitata e le attività comportanti rischio da esse prestate è in ogni caso determinata secondo le modalità di cui all', primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-93