Art. 88 · Indennità di servizio notturno e festivo
Capo II

Art. 88

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Indennità di servizio notturno e festivo

In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500. 2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario. 3

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (con l'art. 48) ha disposto che "A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800 ".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-88