Titolo IX
Art. 58
58 / 120Accesso alla nona qualifica
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dopo gli inquadramenti di cui al precedente , l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti, e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami, riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre o cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-58