Titolo VIII
Art. 48
48 / 120Lavoro straordinario
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi da fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione ed esigenze delle aziende.
3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
4. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
5. In concomitanza con l'incremento della tariffa è proporzionalmente ridotto il numero delle ore di prestazioni straordinarie al fine di contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.
6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle differenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-48