Titolo VIII
Art. 47
47 / 120Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 8 dic 1987
1. Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianità di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonché al capo V del titolo XI, del presente decreto.
2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di retribuzione di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-47