Titolo VI
Art. 30
30 / 120Locali per le rappresentanze sindacali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Fermo restando quanto disposto dall', secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni più favorevoli esistenti, in ciascuna unità amministrativa con almeno cento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.
2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-30