Art. 26 · Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Titolo V

Art. 26

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Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

In vigore dal 12 lug 1987
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-26