Art. 22 · Tutela della salute
Titolo V

Art. 22

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Tutela della salute

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le rappresentanze sindacali, con modalità da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del personale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-22