Titolo IV
Art. 19
19 / 120Piano occupazionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Al fine di favorire l'occupazione si procede ad un ridimensionamento delle prestazioni del lavoro straordinario ed alla riconsiderazione di particolari istituti incentivanti le attività per una loro graduale programmazione in sede aziendale.
2. I piani occupazionali, oggetto della politica programmatica del lavoro, coordinati dal Dipartimento della funzione pubblica, devono realizzare la totale copertura dei posti in organico.
3. Tali piani, nel rispetto del presente decreto, saranno formulati in sede aziendale previo confronto con le organizzazioni sindacali di cui al precedente e sulla base delle informazioni preventivamente fornite. Essi terranno conto del "turn-over", della revisione degli assegni, della introduzione e diffusione del "part-time", della estensione dei servizi all'utenza e delle modificazioni dell'organizzazione del lavoro e saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le parti verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale triennale predisposto dal Governo per la parte relativa allo specifico aziendale e concorderanno i tempi e le modalità per avviare le procedure in precedenza indicate al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la formulazione, entro il termine previsto al comma precedente, delle variazioni annuali al suddetto piano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-19