Art. 16 · Mobilità di comparto
Titolo III

Art. 16

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Mobilità di comparto

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le aziende o i settori del comparto, dopo l'attuazione di tutte le norme previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, forniranno, ad un'apposita commissione centrale che si costituirà presso il Dipartimento della funzione pubblica con le organizzazioni sindacali di cui all', i dati relativi alle vacanze ed esuberi esistenti suddivisi per profilo professionale e per territorio. La commissione, sulla base dei dati forniti, accerterà la possibilità di attuare la mobilità di comparto. 2. Le aziende, mediante bandi di disponibilità, da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre aziende, le cui dotazioni organiche siano risultate sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'azienda di appartenenza con i procedimenti di mobilità interna e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire. 3. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri previsti dalle aziende riceventi per la mobilità interna. 4. Il dipendente, trasferito ad altra azienda, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-16