Art. 113 · Premio di incentivazione
Capo VI

Art. 113

113 / 120

Premio di incentivazione

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilità, qui appresso indicata, di lire: +------------+----------------------+ |Livello | | +------------+----------------------+ | | 135.000 | +------------+----------------------+ | | 155.000 | +------------+----------------------+ | | 190.000 | +------------+----------------------+ | | 210.000 | +------------+----------------------+ | | 235.000 | +------------+----------------------+ | | 265.000 | +------------+----------------------+ | | 305.000 | +------------+----------------------+ | | 370.000 | +------------+----------------------+ | | 415.000 | +----------+------------------------+ 2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente. 3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 1 febbraio 1987. 4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza.

Note all'articolo

  • Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-113