Capo VI
Art. 113
113 / 120Premio di incentivazione
In vigore dal 21 nov 1990
1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilità, qui appresso indicata, di lire:
+------------+----------------------+
|Livello | |
+------------+----------------------+
| | 135.000 |
+------------+----------------------+
| | 155.000 |
+------------+----------------------+
| | 190.000 |
+------------+----------------------+
| | 210.000 |
+------------+----------------------+
| | 235.000 |
+------------+----------------------+
| | 265.000 |
+------------+----------------------+
| | 305.000 |
+------------+----------------------+
| | 370.000 |
+------------+----------------------+
| | 415.000 |
+----------+------------------------+
2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.
3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 1 febbraio 1987.
4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza.
Note all'articolo
- Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-113