Art. 112 · Lavoro straordinario
Capo VI

Art. 112

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Lavoro straordinario

In vigore dal 12 lug 1987
1. I reali fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare in ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. La formulazione della proposta prevista nel comma 1 ed i criteri di utilizzazione saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' del presente decreto. 3. Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987, il compenso orario per lavoro straordinario spettante è quello in vigore nell'Azienda dei monopoli di Stato. 4. Il 30% della spesa per lavoro straordinario prevista per il 1987 confluisce nel fondo di incentivazione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-112