Art. 109 · Indennità di servizio notturno e festivo
Capo V

Art. 109

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Indennità di servizio notturno e festivo

In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari a L. 1.500. 2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 (con l'art. 77 ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.800."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-109