Art. 5 · Contrattazione decentrata

Art. 5

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Contrattazione decentrata

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'ambito di cui all' della legge 29 marzo 1983 n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unità organica complessa. 2. La contrattazione decentrata a livello nazionale è effettuata per ente, gruppi di enti o per enti federati quali l'Automobile club d'Italia, gli automobile clubs provinciali, ordini, collegi professionali e relative federazioni. Essa è volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla successiva lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b). a) Per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti anche allo scopo di garantire la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, la contrattazione ha per oggetto: criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, nonché in materia di aggregazioni tra più profili professionali di una stessa qualifica con requisiti equipollenti; proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo; progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale; criteri per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato; definizione delle modalità di attuazione dei controlli previsti all' della legge 20 maggio 1970, n. 300; criteri per l'utilizzazione del Fondo di incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa per la realizzazione di progetti di lavoro appositamente predisposti e per la verifica dei risultati; individuazione delle attività soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dal successivo ; definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto; criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione; iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilità del personale; criteri per l'attribuzione delle indennità esistenti. b) Criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standards di produttività a norma dell', secondo comma, del presente decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione e definizione delle modalità per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turnover; individuazione delle attività di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantità e delle modalità generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro; criteri per la realizzazione dei servizi sociali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. 3. La contrattazione a livello locale ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro: definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilità, articolazione, turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantità, nonché prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto; articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro; applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standards di produttività; individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati, compatibili con la struttura degli uffici e le disposizioni generali relative all'intero territorio. 4. Per gli enti con strutture regionali o interregionali la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento del personale in servizio e criteri per la mobilità provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza nonché le materie di cui al precedente comma che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente al livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti. 5. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale è composta dal dirigente titolare dell'ufficio, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente, e da una rappresentanza dei titolari di unità organiche sottoordinate. 6. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui ai precedenti commi, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto che dovrà concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative. 7. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente competente per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito al direttore generale dell'ente, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti. 8. Ove si ravvisino, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali da effettuarsi di norma nel termine di 15 giorni. 9. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
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