Art. 4 · Incentivazione della mobilità

Art. 4

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Incentivazione della mobilità

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attivazione di processi di mobilità del personale, fermo restando quanto previsto dall', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione. 2. Ai fini dell'incentivazione della mobilità gli enti sono tenuti altresì ad utilizzare prioritariamente, nei limiti di legge, le disponibilità di alloggi destinati alla locazione in favore di dipendenti sottoposti a trasferimenti di ufficio. 3. Resta fermo altresì quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, anche ai fini dell'acquisizione di alloggi in locazione. 4. Ai dipendenti di nuova assunzione o trasferiti in rapporto alle esigenze di strutture territoriali di nuova istituzione, che per la temporanea indisponibilità di locali di tali strutture, all'atto dell'immissione in servizio o del trasferimento sia provvisoriamente destinato a prestare servizio presso altre strutture dell'ente, compete all'atto della definitiva assegnazione alle strutture di destinazione, un'indennità pari a quella di prima sistemazione, quando l'assegnazione provvisoria abbia avuto una durata non inferiore ad un anno. Per il periodo di assegnazione provvisoria resta in ogni caso esclusa la corresponsione del trattamento di missione.
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