Art. 3
3 / 40Personale degli ordini, collegi professionali, relative federazioni e delle casse conguaglio prezzi
In vigore dal 24 giu 1988
1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 fino al 31 dicembre 1985 sono fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale degli ordini, collegi professionali e delle relative federazioni nonché delle casse conguaglio prezzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1986, o dalla successiva data di costituzione del rapporto di impiego o di attribuzione di nuova qualifica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai dipendenti di ruolo degli ordini, collegi professionali e relative federazioni, nonché delle casse conguaglio prezzi, dotati di regolamento organico approvato secondo le prescritte procedure, è attribuita la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta secondo l'unita tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle del nuovo ordinamento quale risulta dalla definizione delle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935. Nella nuova qualifica è conservata l'anzianità riconosciuta nella corrispondente posizione di provenienza.
3. Qualora il regolamento organico, ancorchè adottato dall'ente, non sia stato sottoposto, ove prescritto, alla approvazione degli organi superiori, ai dipendenti interessati è attribuita, con le stesse decorrenze e limiti previsti dal comma 1, la nuova qualifica secondo l'unita tabella, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la medesima o per la qualifica immediatamente inferiore; in caso contrario è inquadrato nella prima delle qualifiche sottostanti per le quali è prescritto il titolo di studio di livello inferiore.
4. In tutti gli altri casi di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai dipendenti degli enti di cui trattasi è attribuita in via transitoria la terza, quarta, sesta e settima qualifica funzionale in ragione del titolo di studio connesso alle mansioni espletate formalmente affidate con atti di data certa ed anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Il definitivo inquadramento avverrà con l'applicazione del regolamento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
5. Il beneficio minimo contrattuale non potrà essere inferiore alla differenza tra lo stipendio tabellare iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e quello stabilito dal presente accordo per la I qualifica funzionale.
A tal fine potrà operarsi una maggiorazione del valore economico dell'anzianità di cui al successivo .
6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono mantenute, ad personam, le posizioni dirigenziali conferite con atti formali di data certa anteriore al 20 marzo 1986, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, quale risulta modificato dall'applicazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. Ove non sussista a norma di regolamento la suddetta corrispondenza, il riferimento di cui sopra è limitato ai trattamenti annessi alle qualifiche di dirigente e dirigente superiore in ragione delle funzioni svolte e della collocazione gerarchica. Se il trattamento così spettante risulta inferiore a quello in godimento, quest'ultimo è mantenuto fino al riassorbimento con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo scaturenti dalla nuova disciplina.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sarà costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realtà degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.
8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonché a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, e/o variazioni delle dotazioni organiche.
9. La stessa commissione esaminerà i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ai fini dell'inquadramento in qualifica immediatamente superiore a quella attribuita ai sensi dei commi precedenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;267#art-3