Capo II
Art. 6
6 / 57Mobilità per contingenti
In vigore dal 8 dic 1987
1. Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli , comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.
2. Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prenderà comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione.
3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.
4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'.
5. Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, è considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-6