Art. 56 · Copertura finanziaria
Capo VII

Art. 56

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Copertura finanziaria

In vigore dal 12 lug 1987
1. All'onere di lire 291 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 165 miliardi e lire 126 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 2. All'onere di lire 252 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 170 miliardi e lire 82 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-56