Art. 53 · Indennità di bilinguismo
Capo VII

Art. 53

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Indennità di bilinguismo

In vigore dal 12 lug 1987
1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-53