Capo IV
Art. 26
26 / 57Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali
In vigore dal 12 lug 1987
1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell' del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell' potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.
4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.
5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-26