Art. 22 · Stipendio
Capo IV

Art. 22

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Stipendio

In vigore dal 12 lug 1987
1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è determinato a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-22