Art. 11 · Partecipazione all'orario flessibile
Capo II

Art. 11

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Partecipazione all'orario flessibile

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato su turni di partecipazione. 2. Non potranno essere comprese nei turni di flessibilità quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-11