Art. 5 · SPERIMENTAZIONE
Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo I

Art. 5

5 / 54

SPERIMENTAZIONE

In vigore dal 4 set 1988
- SPERIMENTAZIONE Per realizzare le finalità di cui ai punti 3, 5 e 6 dell', l'istituto: 1) assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse; 2) promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati; 3) propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione; 4) assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attività di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall' del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione; 5) esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione; 6) diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-5