Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle Marche›Titolo I
Art. 5
5 / 54SPERIMENTAZIONE
In vigore dal 4 set 1988
- SPERIMENTAZIONE
Per realizzare le finalità di cui ai punti 3, 5 e 6 dell', l'istituto:
1) assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse;
2) promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati;
3) propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione;
4) assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attività di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall' del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione;
5) esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione;
6) diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-5