Art. 3 · ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Statuto dell'istituto regionale di ricerca delle MarcheTitolo I

Art. 3

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ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE

In vigore dal 4 set 1988
. - ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE Per realizzare i compiti di cui all', punto 1, l'istituto: 1) raccoglie, conserva, utilizza e rende accessibili, con criteri per quanto possibile concordati con gli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, materiale bibliografico, emerografico, risultati di studi e ricerche e di attività di sperimentazione e aggiornamento, documenti ed ogni altro materiale pedagogico-didattico, anche audiovisivo sia italiano che straniero; (l'acquisizione di dati potrà essere effettuata anche mediante collegamenti con sistemi informativi compiuterizzati); 2) trasmettere agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, alla biblioteca di documentazione pedagogica o al Centro europeo dell'educazione il materiale di rilievo risultato dalla propria attività; 3) facilita la consultazione e lo scambio della documentazione e del materiale pedagogico-didattico; 4) pubblica periodicamente un bollettino ad ampia divulgazione che dia notizie sull'attività dell'istituto e sul materiale acquisito dai relativi servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605#art-sdi-3